Sanità pubblica in generale Pubblica Amministrazione in generale

A proposito delle polemiche sul coronavirus : un po’ di chiarezza, per quanto possibile, sulle competenze Stato/Regioni in materia sanitaria .

Viste le polemiche in corso tra Stato e Regioni per la gestione dell’epidemia da Coronavirus conviene ricordare alcune disposizioni di legge in materia.

A mente dell’art. 6 della legge di Riforma Sanitaria (legge 833/78 per questa parte ancora vigente)  sono di competenza dello Stato la “profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali sono imposte misure quarantenarie……”  nonché “gli interventi contro le epidemie (coronavirus, sars – ndr) e le epizoozie  (mucca pazza – ndr) ”.

Dunque,  la legge sulle competenze è molto chiara al riguardo ma va vista in un quadro normativo più ampio.

Nelle materie sanitarie, infatti,  le Regioni hanno competenze amministrative  “delegate” (art. 7 legge citata) . Ciò significa che le competenze non sono “proprie” delle Regioni ma rimangono dello Stato delegante. Ovviamente lo Stato,  per esercitare le sue funzioni,  deve servirsi delle Regioni attraverso poteri di indirizzo e di coordinamento. Le Regioni,  a loro volta,  si servono delle  Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.

Lo Stato si serve anche dei  Sindaci quali  Autorità Sanitarie Locali (da non confondersi con le “Aziende Sanitarie Locali”). In questo caso i Sindaci rivestono la qualifica di  Funzionari dello Stato  con poteri di ordinanza su situazioni contingibili ed urgenti nel loro territorio (es.: problemi urgenti di salute pubblica). Va da sé che  anche i Sindaci su queste materie sono soggetti al potere sovraordinato dello Stato.

Esempi eclatanti di quanto fin qui detto sono i commissariamenti da parte dello Stato delle Regioni in ambito amministrativo-sanitario  (es.: Commissariamento Regione Calabria per gravi inefficienze) ed anche, come caso locale,    l’annullamento da parte del Prefetto di Napoli (che è organo dello Stato) di una ordinanza del Sindaco di Ischia che vietava l’accesso a Lombardi e Veneti sull’isola. L’ordinanza del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, era, secondo il Prefetto, “ingiustificatamente restrittiva nei confronti di una vasta fascia della popolazione nazionale e non in linea con le misure sinora adottate dal Governo”. Non si può non essere d’accordo.

Va peraltro  detto che le Regioni in materia sanitaria  hanno anche potestà legislativa (es.: leggi regionali sull’organizzazione delle Aziende Sanitarie) ma, ovviamente,  nell’ambito dei princìpi stabiliti dalle leggi nazionali (art. 117 Costituzione nella sua formulazione ora vigente). Per esempio,  le Regioni non potrebbero introdurre un sistema mutualistico/assicurativo rispetto a quello universale stabilito dalla legge di Riforma Sanitaria in applicazione dell’art. 32 della Costituzione sul diritto alla salute nè potrebbero abolire le ASL della cui efficienza esse rispondono.

Va infine ricordata la Conferenza Permanente Stato/Regioni, istituita con decreto legislativo 281/97 come organo collegiale paritetico per favorire la cooperazione tra le due Istituzioni. La Conferenza costituisce “la sede privilegiata della negoziazione politica tra le Amministrazioni Centrali e il sistema delle Autonomie regionali” (citazione da Governo.it).   Il  Governo, inoltre,  acquisisce il parere non vincolante  delle Regioni “sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse regionale” (ibidem). Beninteso ciò non vale nelle materie urgenti disciplinate con decreti legge come quella in esame del contrasto ad una  epidemia, ma il Governo potrà eventualmente tenerne conto in sede di conversione.

In conclusione il sistema appare abbastanza complesso. Ed infatti numerosi sono i conflitti Stato/Regioni risolti con non poca fatica dalla Corte Costituzionale. In uno Stato democratico, tuttavia,  un sistema che riguarda la salute non può che essere complesso per una esigenza di decentramento e di partecipazione  (Amministrazioni centrali, Amministrazioni Regionali, Organi periferici dello Stato, Autonomie Locali, ecc. ecc.)   ma non per questo deve essere criticato con superficialità e disinformazione. La parola chiave per la materia qui trattata è “cooperazione” ferme restando le rispettive competenze  e responsabilità.

E’ certo  che non è opportuno lasciarsi andare alle solite polemiche sulla inefficienza del sistema pubblico.

Beninteso le inefficienze ci sono ma tutti sappiamo dove e perché.

Avv. Ernesto Mancini -Foro di Verona

Verona, 25 febbraio 2020

Pubblicato il: 25 Febbraio 2020

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