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L’aumento di imposta per gli enti no profit e l’uso spregiudicato della legge

Il Vice Presidente del Consiglio Di Maio ha affermato che la norma contenuta nella legge di bilancio che aumenta, fino a raddoppiarla , l’imposta Ires agli enti no profit di volontariato, era stata inserita per “punire” tali enti da atteggiamenti furbeschi che si erano verificati nel corso del tempo.  Il ministro ha anche dichiarato che quando ci si è accorti che la norma era sbagliata perché danneggiava un’intera categoria benemerita di enti no profit, si è deciso di modificarla con un decreto nei primi giorni dell’anno prossimo. Ha anche dichiarato che la norma non poteva modificarsi subito mentre   l’iter legislativo era ancora in corso perché la legge sarebbe dovuta tornare alla Camera con il rischio di non essere approvata entro l’anno (sull’intera questione e le relative dichiarazioni vedi, fra gli altri, Corriere della Sera del 28.12.2018 pag. 8 e, per ultimo, conferenza stampa di fine anno Presidente Conte trasmessa dalle TV principali)

Orbene, c’è da essere lieti che un volta accertato l’errore, lo si ammetta e si torni indietro. Non è però l’errore, per quanto marchiano, che qui si intende rilevare bensì l’uso distorto del potere fiscale che il Governo compie in aperta violazione di princìpi di diritto tributario più comuni.

Infatti il potere impositivo fiscale, così come ogni altro potere pubblico, viene conferito al Governo per fini assolutamente determinati e coerenti, e cioè, nel caso del potere impositivo, per finanziare i servizi pubblici e indirizzare l’economia secondo le esigenze più avvertite. Di conseguenza il potere fiscale non può essere utilizzato al di fuori di queste finalità per “punire”, come candidamente affermato dal ministro, una categoria di contribuenti o parte di essa per comportamenti asseritamente scorretti.

Se ciò invece accade si attua, il c.d. “sviamento di potere”, cioè l’utilizzo di un potere pubblico per finalità diverse da quelle per le quali tale potere è stato conferito dall’Ordinamento. In questo caso infatti si è usato il potere fiscale per punire una categoria di contribuenti e non per finanziare i servizi e la spesa pubblica od orientare l’economia del paese.

 In altri termini, se parte di tale categoria di contribuenti doveva essere punita per comportamenti ritenuti scorretti ciò andava fatto non certo con norme tributarie impositive di aumenti di tributi bensì col potere pubblico sanzionatorio attraverso sanzioni penali o ammnistrative e, beninteso, con le relative garanzie di difesa e di contraddittorio.

E’ come quando si punisce un dipendente che commette gravi infrazioni disciplinari, usando il potere di trasferimento ad altro ufficio e non il potere sanzionatorio disciplinare che è l’unico potere legittimo utilizzabile in tale fattispecie. Il potere di trasferimento può essere usato solo per esigenze di servizio e giammai per fini sanzionatori.

Lo sviamento di potere appartiene alla più ampia categoria dell’eccesso di potere, quale vizio di legittimità del potere pubblico (art. 21 octies legge 241/90). E’ anche “parente stretto”  e quasi sinonimo dell’abuso di potere o abuso d’ufficio che è reato previsto e punito dal codice penale tutte le volte che l’autorità pubblica “in violazione di legge intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto” (art. 323 c.p.) . Nel nostro caso addirittura l’intenzione è dichiarata pubblicamente.

Tuttavia, seppure tentati, non ci spingiamo fino al punto di dire che la norma è il frutto di un abuso d’ufficio di rilevanza penale poiché si tratta di norma legislativa fatta propria dal Parlamento che non è organo di pubblica amministrazione come il governo. Ma ciò poco importa perché se non è formalmente abuso d’ufficio è, ancora peggio, grave violazione dei princìpi costituzionali che impongono ai poteri pubblici di essere usati solo per le finalità per le quali sono conferiti,  senza fantasia, approssimazione o crassa ignoranza. Dunque non abuso d’ufficio ma, ancora peggio, uso spregiudicato del potere legislativo.

Attenzione, per il futuro, a questa spregiudicatezza!

Avv. Ernesto Mancini

Verona,  28 dicembre 2018

 sul punto si veda anche

https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/13414039/luigi-di-maio-ires-retromarcia-legge-sbagliata-manovra.html

 

Pubblicato il: 28 Dicembre 2018

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